Il comune unico sistema di brevetto europeo è da tempo proposto, ma non ancora adottata. L’attuale sistema prevede la concessione di un brevetto unico europeo che copre i 27 Stati membri. Una volta concesso, il brevetto è ‘convalidato’ solo negli Stati membri scelti. In precedenza però, questo ha comportato la presentazione di una traduzione della domanda in tutta la lingua nazionale del paese interessato. Come tale, questa procedura di validazione potrebbe essere proibitivo per i titolari di molti brevetti, e specialmente per gli individui.
L’accordo di Londra è stato poi introdotto maggio 2008 con cui un certo numero di Stati membri europei hanno deciso di ridurre o abolire l’obbligo di traduzione. Questo è stato in uno sforzo per rendere la fase di validazione del sistema dei brevetti in Europa più accessibili. Questo ha funzionato.
Tuttavia, ci sono ancora molti sostenitori che desiderano vedere un sistema unico comune che fornisce protezione in tutta Europa e che ha efficacemente via con la fase di convalida e quindi la spesa finale delle traduzioni. Il principale argomento a favore di questo singolo brevetto europeo comune è quello di fare ottenere la protezione brevettuale europea maggiormente comparabili in termini di costo con quello di ottenere la protezione brevettuale degli Stati Uniti.
Ad oggi, tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno indicato la loro volontà di aderire al sistema comune di brevetto comunitario. L’intenzione è attualmente di concedere il brevetto europeo comune nelle tre lingue principali, essendo inglese, francese e tedesco. Tuttavia, sia l’Italia e la Spagna sono formalmente contraria a questo momento.
La creazione di un comune unico sistema dei brevetti in Europa ha di recente colpito un ostacolo in termini di come far valere i diritti riconosciuti effettivamente risultante da un brevetto europeo unificato. La Corte europea di giustizia ha recentemente indicato che la creazione di una Comunità europea dei brevetti Corte di trattare le questioni concernenti il singolo di brevetti comune europeo non sarebbe compatibile con gli attuali norme dell’Unione Europea, causando problemi per quanto riguarda il rispetto dei diritti di brevetto a livello nazionale ed europeo . E’ stato ventilato che il comune unico sistema dei brevetti in Europa non ha potuto procedere senza che anche la creazione di un sistema unificato materia di brevetti.
Se il comune unico sistema di brevetto comunitario si procede, nonostante il potenziale risparmio di costi, ma saranno solo ispirare fiducia e diventare così uno strumento prezioso, se i diritti derivanti brevetto europeo può essere attuato e fatto valere pienamente e senza ambiguità, nel quadro delle legislazioni nazionali dei brevetti di gli Stati membri
Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento). In alcuni paesi, compresa l’Italia, esiste anche un’altra forma di brevetto, detta brevetto per modello di utilità, per proteggere i nuovi modelli consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.
Brevetto europeo
Istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.
Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: con l’istituzione dell’Ufficio Europeo Brevetti si è uniformata la procedura di valutazione delle domande di brevetto in Europa, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati. Questo vuol dire che entrambi i brevetti, quello nazionale ed europeo, coesistono.
I brevetti europei sono concessi dopo un’accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.
I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l’attività inventiva (non ovvietà) e l’applicabilità industriale. Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell’invenzione.
Gli stati che aderiscono alla Convenzione di Monaco sono i 27 stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Croazia, San Marino, Turchia, Ungheria, Repubblica di Macedonia, Albania e Serbia, per un totale di 38 stati membri. A questi si aggiungono i seguenti stati non membri, che riconoscono i brevetti europei su richiesta: Bosnia – Herzegovina e Montenegro.
Brevetto Comunitario
Il Brevetto Comunitario Europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole per l’intero territorio della Comunità Europea. Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975 (da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.). Non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la sottoscrizione. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto all’attribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenza di decidere sulla nullità del brevetto. Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessiblilità del già collaudato Brevetto Europeo.
Domanda di brevetto internazionale (PCT)
Il PCT (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) è un trattato gestito dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o World Intellectual Property Organization, WIPO) con lo scopo di offrire una procedura unica per depositare una domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L’Italia vi aderisce dal 1985. Non esiste un “brevetto internazionale”, poiché la concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato.
La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.
Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell’OMPI; nel caso dell’Italia l’ufficio competente è l’Ufficio Europeo dei brevetti.
Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che sono considerati rilevanti rispetto all’invenzione oggetto della domanda di brevetto.
La procedura PCT offre anche la possibilità facoltativa di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell’autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell’oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull’opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.
Dal 2004 è stata introdotta la cosiddetta ISO (International Search Opinion) cioè rapporto di ricerca ed opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.