Acquistare una polizza in Internet
Se si intende stipulare una polizza di assicurazione tramite Internet occorre:
1.Tenere presente che esiste la possibilità di entrare in contatto con operatori non regolarmente abilitati. Pertanto in caso di dubbio circa l’effettiva identità dell’impresa è possibile:
1.telefonare all’ISVAP (06 42133.000) Servizio Tutela Utenti;
2.consultare l’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3.consultare presso questo stesso sito gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Tali elenchi hanno finalità meramente informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.Evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non ammesse all’esercizio dell’attività in Italia: si può rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile auto, e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative.
3.Prima di stipulare il contratto leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull’impresa e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa dall’impresa, prima della conclusione del contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo (floppy-disk, CD, disco rigido del computer…..).
4.Controllare nella nota informativa quale è la legge applicabile al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà in caso di controversia. Se la legge non è quella italiana e non si conosce bene la legge straniera che l’impresa propone di scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà ad affrontare un eventuale contenzioso. L’ISVAP è competente ad esaminare i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana.
5.Tenere presente che esiste la possibilità, da verificare nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all’estero.
6.Prima di stipulare il contratto leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito. Controllare attentamente quale è il momento di decorrenza della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato su carta.
7.Tenere presente che per le assicurazioni r.c. auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall’impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti, per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l’assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente.
8.Se si contatta il sito di un agente o di un broker assicurativo verificare sul sito gli estremi della sua iscrizione all’albo agenti o all’albo broker. In caso di dubbio telefonare all’ISVAP (06/42133.1 Sezione Albi Intermediari e Periti).
CIRCOLARE N: 393/D del 17 gennaio 2000
Oggetto: collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet.
Considerato il crescente interesse da parte delle imprese e dei consumatori ad utilizzare Internet per l’offerta e l’acquisto di prodotti assicurativi, questo Istituto ritiene necessario delineare un primo quadro di riferimento per l’operatività su Internet che consenta di conciliare le novità tecnologiche della rete con le vigenti disposizioni regolanti l’esercizio dell’attività assicurativa, allo scopo principale di garantire un’adeguata tutela dei consumatori. In particolare, con la presente circolare si intende fare riferimento a quelle tecniche di comunicazione elettronica utilizzabili tramite Internet che ad oggi risultano maggiormente diffuse, vale a dire il world wide web e la posta elettronica (e-mail). Attività assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana. Tenuto conto della facilità di accesso ad Internet da parte di operatori di tutto il mondo, si pone in primo luogo il problema della identificazione dei soggetti che offrono polizze di assicurazione tramite la rete e della verifica della loro abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Tale questione implica, tra l’altro, la necessità di inquadrare la vendita tramite Internet nell’ambito delle vigenti norme che regolano l’esercizio transfrontaliero dell’attività assicurativa. Al riguardo è opportuno ricordare che in base alle terze direttive (Direttiva 92/96/CEE per le assicurazioni sulla vita e Direttiva 92/49/CEE per le assicurazioni contro i danni, recepite in Italia rispettivamente dal d. lgs. 174/95 e dal d. lgs. 175/95) l’attività transfrontaliera nel settore assicurativo può essere esercitata secondo due regimi: la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Come risulta anche dal progetto di Comunicazione interpretativa della Commissione Europea in materia di “libertà di prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni”, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, l’attività di vendita tramite Internet, se effettuata da imprese non stabilite nello Stato in cui è ubicato il rischio, deve configurarsi come attività in libera prestazione di servizi, soggetta alle relative disposizioni comunitarie. Ne consegue che le imprese estere con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea 1 che intendono collocare prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana, qualora non risultino già ammesse ad operare in detto territorio in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono rispettare le condizioni di accesso previste dagli articoli 70 e seguenti del d. lgs. 174/95 e dagli articoli 81 e seguenti del d. lgs. 175/95. Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. 174/95 e dell’art. 110 del d.lgs. 175/95, le imprese con sede legale in uno stato Terzo rispetto all’Unione Europea possono esercitare attività assicurativa in Italia solo in regime di stabilimento (previa autorizzazione dell’ISVAP) e non anche in libera prestazione di servizi e che è fatto divieto ai soggetti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede, in Italia di concludere contratti con imprese operanti in violazione di detto limite. Le citate norme stabiliscono inoltre il divieto di qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti. Ciò premesso, è necessario richiamare l’attenzione dei consumatori sulle conseguenze sfavorevoli in cui gli stessi possono incorrere stipulando contratti con imprese straniere operanti in violazione dei requisiti di legge, in particolare sotto il profilo della eventuale mancata rispondenza delle coperture assicurative offerte rispetto alle disposizioni di legge nazionali, con maggior riguardo a quelle che regolano le assicurazioni obbligatorie. Questo Istituto ricorda che all’interno del proprio sito (indirizzo www.isvap.it) è a disposizione, per la consultazione, l’elenco delle imprese italiane e delle Rappresentanze di imprese extra U.E. autorizzate ad operare in Italia, nonché l’elenco delle imprese con sede legale nella U.E. ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tali elenchi, aventi una finalità informativa, non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.