Fideiussione prima richiesta
La garanzia a prima richiesta si differenzia nettamente dalla fideiussione così come regolata dagli articoli del Codice Civile. Per la legge italiana la fideiussione è una obbligazione accessoria prestata da un terzo per garantire una obbligazione principale. Quindi l’efficacia della fideiussione si esplica soltanto dopo che l’obbligazione principale è riconosciuta valida ed esigibile.
Al contrario la garanzia a prima richiesta è una obbligazione autonoma del garante e la sua efficacia si esplica con la semplice richiesta da parte del beneficiario, indipendentemente dall’esistenza di una inadempienza o irregolarità di un eventuale rapporto contrattuale collegato. Occorre tuttavia notare che molte legislazioni nazionali impongono limiti a questo “sganciamento” della g.a.p.r.dal contratto commerciale sottostante, soprattutto in caso di frode o di forza maggiore.
Nel commercio internazionale si preferisce quindi ricorrere alla garanzia a prima richiesta, che offre maggior tutela e rapidità in quanto garanzia autonoma che non grava il beneficiario di alcun onere probatorio.
La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l’obbligato principale, l’ordinante, non adempia ai propri impegni.
Le garanzie a prima richiesta sono usate nei contratti di appalto e/o di forniture multiple di beni e/o servizi.
In questo tipo di contratti viene usato il credito documentario per garantire al Venditore/Appaltatore il pagamento del prezzo da parte del Compratore/Appaltante, mentre la g.a.p.r. è inserita per salvaguardare il Compratore/Appaltante dai rischi derivanti da inadempienze contrattuali del Venditore/Appaltatore.
La finalità della fideiussione “a prima richiesta” è quella di trasferire sul garante i cd. “litigation risks”, consentendo quindi al garantito l’immediata realizzazione della garanzia. Pertanto, il rischio di eventuali contestazioni ricade sul garante che dovrà pagare a prima richiesta, che potrà opporre al creditore garantito soltanto l’estremo rimedio costituito dall’exceptio doli, per poi rivalersi eventualmente sul debitore.
Le fasi in cui si articola l’operazione sono le seguenti:
* l’ordinante ed il beneficiario raggiungono un accordo che costituisce il contratto base
* l’ordinante da mandato alla propria banca di emettere la garanzia secondo i termini della gara d’appalto e/o della fornitura a favore del beneficiario
* la banca dell’ordinante, dopo gli opportuni controlli emette la garanzia inviandola al beneficiario
* il beneficiario, ricevuta la garanzia avvia la gara o l’adempimento del contratto.