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L’Inpdap offre finanziamenti a tassi agevolati per i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie. Questi sono erogati direttamente dall’Istituto oppure da banche e società finanziarie in convenzione.
Nel primo caso, si tratta di prestiti e mutui che l’Inpdap finanzia con un proprio Fondo credito: la Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Nel secondo, invece, i finanziamenti sono erogati da banche e società finanziarie, sulla base di convenzioni stipulate con l’Istituto.
Il Fondo credito è alimentato dalla contribuzione obbligatoria degli iscritti Inpdap e da quella volontaria di pensionati Inpdap e lavoratori e pensionati pubblici iscritti, ai fini previdenziali, ad altri enti o istituti (decreto ministeriale 45 del 2007) che aderiscono a tale Fondo.
L’iscrizione al Fondo credito permette:
* agli iscritti Inpdap e ai lavoratori e pensionati pubblici di altre amministrazioni di accedere a tutte le prestazioni creditizie, dirette e in convenzione;
* ai pensionati Inpdap di accedere alle prestazioni creditizie direttamente erogate dall’Istituto (piccolo prestito, prestito pluriennale diretto e mutuo ipotecario).
I pensionati Inpdap, indipendentemente dall’iscrizione al Fondo, possono comunque accedere alle prestazioni creditizie convenzionate. Con delibera n. 167 del 10 marzo 2010, il Commissario straordinario ha approvato i nuovi regolamenti per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010.
Tra le novità previste per i prestiti:
* abolizione del piccolo prestito quadriennale;
* fissazione del tetto di € 8.000 per il piccolo prestito triennale;
* fissazione di tetti massimi di importo erogabile per i prestiti pluriennali;
* applicazione nuovi tassi di interesse.
Tra le novità per i mutui ipotecari:
* introduzione del meccanismo della graduatoria (con possibilità di presentare le domande dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre);
* abolizione della prestazione mutui alle cooperative di iscritti;
* esclusione della possibilità di concedere il finanziamento a coloro che siano già proprietari di immobili nel territorio nazionale;
* applicazione nuovi tassi di interesse.
Le nuove norme regolamentari entreranno in vigore dal 1° luglio 2010.
Piccolo prestito
Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro per rispondere a improvvise e urgenti necessità dell’iscritto alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.
I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio previste annualmente.
A chi si rivolge
Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.
Rimborso
I prestiti devono essere rimborsati in 12, 24, 36 rate, costituite da una quota interessi e da una quota capitale.
Come si ottiene
Le domande, redatte sugli appositi modelli forniti dall’Istituto (consulta la sezione modulistica), devono essere presentate al competente Ufficio provinciale o territoriale dell’INPDAP, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.
Non occorre alcuna documentazione di spesa, nè produrre motivazioni, nè presentare certificato medico.
Importi
* per i prestiti annuali si può chiedere un importo pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione da restituire in 12 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione può chiedere una somma fino a due mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile;
* per i prestiti biennali si può chiedere un importo pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione da restituire in 24 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a quattro mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile;
* per i prestiti triennali si può chiedere un importo pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione da restituire in 36 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a sei mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile. L’importo massimo erogabile per il piccolo prestito triennale è di euro 8.000,00.
Sull’importo lordo della prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:
* tasso di interesse nominale annuo: 4,25%
* spese di amministrazione: 0,50%
* premio fondo rischi: vedi la tabella nell’ultima pagina del regolamento
È utile sapere
Il pagamento della prestazione avviene o in contanti presso la banca cassiera dell’Istituto o con accredito sul c/c postale o bancario indicato dal richiedente.
Nel caso in cui il richiedente abbia in corso di ammortamento un prestito pluriennale diretto o garantito, il piccolo prestito annuale non potrà superare la singola mensilità, il biennale le due mensilità, il triennale le tre mensilità. La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l»erogazione della somma.
È possibile il rinnovo del piccolo prestito dopo che sia trascorso il periodo minimo di ammortamento, rispettivamente di:
* 6 mesi per i prestiti annuali;
* 12 mesi per i prestiti biennali;
* 18 mesi per i prestiti triennali.
Esclusivamente per il piccolo prestito in caso di morte del mutuatario o sopravvenuta invalidità assoluta o permanente del dipendente, contratta in servizio e/o per causa di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.
Nel caso il dipendente passi alle dipendenze di diversa Amministrazione, l’Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà al nuovo, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’Inpdap.
Prestiti pluriennali diretti
Cosa fornisce
Somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali e/o familiari (per le casistiche vedi Regolamento).
A chi si rivolge
Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.
Requisiti
* essere in attività di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno quattro anni utili a conseguire qualunque trattamento di quiescenza (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valore militare) o titolare di pensione diretta e avere comunque quattro anni di versamento contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni, possono fruire di cessioni estinguibili nell’arco di vigenza del contratto stesso;
* la presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa;
* i dipendenti e i pensionati di altri enti e amministrazioni pubbliche aderenti alla Gestione che non hanno maturato i quattro anni di anzianità contributiva alla Gestione, possono comunque accedere subito ai prestiti con cessione del quinto (in questo caso, infatti, l’anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sul finanziamento).
Durata
Il prestito può avere durata quinquennale (in questo caso l’importo va restituito in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili).
È utile sapere che
La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione.
Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:
* tasso d’interesse nominale annuo del 3,50%;
* spese di amministrazione: 0,50%;
* premio fondo rischi: vedi la tabella allegata nell’ultima pagina del regolamento
La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione.
Come si ottiene
Le domande, redatte sugli appositi modelli forniti dall’Istituto (consulta la sezione modulistica), devono essere presentate al competente Ufficio provinciale o territoriale dell’INPDAP, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.
Alla domanda devono essere allegati:
* la documentazione attestante lo stato di bisogno e l’eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento;
* un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all’Amministrazione di appartenenza).
Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purchè l’interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Per i pensionati il rinnovo può essere richiesto anche prima del decorso dei suddetti termini.
Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.
È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.
Qualora l’estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l’interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente.
Prestiti pluriennali garantiti
Cosa fornisce
Un prestito garantito dall’Inpdap contro i seguenti rischi:
* decesso dell’iscritto prima che sia estinta la cessione;
* cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
* riduzione dello stipendio del cedente.
Chi eroga
Società finanziarie e Istituti di credito autorizzati a concedere prestiti ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 180/50.
A chi si rivolge
Possono richiedere prestiti garantiti – da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio fino al quinto della retribuzione mensile, al netto delle ritenute di legge – gli iscritti alla “Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali”. Sono previsti i seguenti requisiti:
* essere in attività di servizio;
* avere almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego utili a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valor militare).
Durata
La durata del prestito può essere quinquennale, da restituire in 60 rate, o decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un periodo più breve di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In quest’ultimo caso l’iscritto non può contrarre un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento a riposo.
Come si calcola
Si moltiplica la quota cedibile (cioè la rata mensile) per il numero delle rate mensili corrispondenti alla durata del prestito.
La quota cedibile non può essere superiore al quinto dello stipendio, al netto delle ritenute previdenziali, e degli altri emolumenti assoggettati a ritenuta (contributo obbligatorio relativo al credito, contributi assistenziali e contributi erariali).
La misura del tasso di interesse a scalare è variabile, essendo stabilita dagli Istituti di Credito e dalle Società Finanziarie. È comunque necessario, pena il rigetto della domanda, che gli Istituti indichino chiaramente il TAEG (da confrontare con i tassi medi del decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale, per questa tipologia di prestiti).
Sull’importo lordo della concessione gravano:
* gli interessi e le spese di amministrazione degli Istituti di credito mutuanti;
* una somma calcolata in ragione dello 0,50% per spese di amministrazione in favore dell’Inpdap;
* un premio compensativo per il rischio di insolvenza pari all’1,5% per i prestiti quinquennali e al 3% per i prestiti decennali in favore dell’Inpdap.
La misura del premio compensativo è aumentata rispettivamente al 2% e al 4% se il richiedente è collocabile a riposo oltre il 65° anno di età.
Come si ottiene
L’iscritto deve presentare domanda in quattro esemplari all’Amministrazione di appartenenza sugli appositi modelli forniti dall’Istituto (senza allegare alcuna documentazione o giustificativo di spesa). Alla domanda va, invece, allegato un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda, da un medico della A.S.L. o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione stessa).
La domanda, compilata dall’Amministrazione di appartenenza e completa della dichiarazione dimostrativa dello stipendio, viene trasmessa all’Istituto mutuante il quale, dopo aver compilato la proposta di contratto riportata sul modello, restituisce il tutto all’Amministrazione di appartenenza. Quest’ultima, infine, provvede a inviarla alla Sede Inpdap competente per territorio. L’Inpdap, prima di concedere la garanzia, accerta la regolarità degli atti acquisiti.
È utile sapere
La garanzia può essere revocata, su richiesta dell’interessato, previo assenso della Società finanziaria, finché non sia avvenuta la riscossione del prestito.
Le quote di stipendio trattenute dall’Amministrazione devono essere versate all’Istituto finanziario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
Ogni quota di stipendio non versata produce interesse a favore della Istituto cessionario allo stesso tasso al quale è stato accordato il prestito.
Nel caso il debitore passi alle dipendenze di diversa Amministrazione, l’Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà al nuovo Ufficio, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’Inpdap. Tale comunicazione andrà effettuata anche all’Inpdap e all’Istituto cessionario.
Con la prestazione della garanzia, il Fondo per il credito assume i seguenti rischi:
* in caso di morte del cedente, restituisce all’Istituto cessionario il debito residuo;
* in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, riscatta il prestito con la restituzione all’Istituto mutuante del debito rimanente e recupera l’importo delle quote residue, ove possibile, sul trattamento di fine rapporto;
* in caso di riduzione di stipendio, riscatta il prestito con la restituzione all’Istituto mutuante del debito residuo.
È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi relativa al periodo di anticipata estinzione. Non è possibile richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente, né rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale.
Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, quando questo si faccia per la prima volta; con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.